Art. 2.
(Requisiti per partecipare al riparto
delle risorse).

      1. Sono ammesse alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 le associazioni dei consumatori, di seguito denominate «associazioni», che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali dell'associazione, e che risultano iscritte nell'elenco indicato all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla data del 31 gennaio di ciascun anno.
      2. Sono escluse dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 le

 

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associazioni che ricevono, in via diretta o indiretta, contributi o altre erogazioni da imprese di produzione e di servizi in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori in cui opera l'associazione.
      3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dai rappresentanti legali, attestante che l'associazione non ha ricevuto, in via diretta o indiretta, contributi o altre erogazioni da imprese di produzione e di servizi in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori in cui opera l'associazione, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.